In breve
- Chi accetta l'eredità puramente e semplicemente risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale.
- L'accettazione con beneficio d'inventario tiene separati i patrimoni: si risponde dei debiti solo nei limiti di quanto ricevuto (art. 484 c.c.).
- La rinuncia si fa con dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale (art. 519 c.c.); attenzione: la quota può passare ai figli del rinunciante.
- Chi è nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi, altrimenti è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Le tre possibilità del chiamato all'eredità
Alla morte di una persona, chi è chiamato all'eredità (per legge o per testamento) non diventa automaticamente erede: deve accettare. Le possibilità sono tre:
- Accettazione pura e semplice: il patrimonio del defunto si confonde con quello dell'erede, che risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni.
- Accettazione con beneficio d'inventario: i due patrimoni restano separati e l'erede paga i debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti.
- Rinuncia: il chiamato non acquista né i beni né i debiti.
Come funziona il beneficio d'inventario
L'accettazione con beneficio d'inventario si fa con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ed è seguita dalla redazione di un inventario dei beni (art. 484 c.c.). In questo modo i creditori del defunto possono soddisfarsi solo sui beni ereditari e non sul patrimonio personale dell'erede.
È la scelta più prudente quando non si conosce con certezza la situazione economica del defunto o quando l'attivo e i debiti si equivalgono. Comporta però alcuni obblighi: l'erede deve amministrare i beni nell'interesse dei creditori e rendere conto della gestione. Per i minori e le persone sotto tutela l'eredità può essere accettata solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.).
Come si rinuncia all'eredità
La rinuncia si fa con una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ed è inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Non ha valore una rinuncia fatta a voce o con una semplice scrittura privata.
Attenzione all'effetto a catena: se rinuncia un figlio del defunto, al suo posto subentrano per rappresentazione i suoi discendenti (art. 467 c.c.), che a loro volta dovranno decidere se accettare o rinunciare. Per evitare che i debiti ricadano sui nipoti, spesso è necessario che rinuncino più persone, anche minorenni (con l'autorizzazione del giudice tutelare).
I termini da rispettare
- 10 anni: il diritto di accettare l'eredità si prescrive, di regola, in dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).
- 3 mesi: chi si trova nel possesso dei beni ereditari (ad esempio abita nella casa del defunto) deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della chiamata; poi ha altri 40 giorni per decidere se accettare o rinunciare. Se non rispetta questi termini è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
- Termine fissato dal giudice: chiunque vi abbia interesse, ad esempio un creditore, può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta; in mancanza, perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
I comportamenti da evitare: l'accettazione tacita
L'eredità si accetta anche con i fatti: chi compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che potrebbe compiere solo come erede diventa erede puro e semplice (art. 476 c.c.). Ad esempio vendere o regalare beni del defunto, incassare i suoi crediti, prelevare dal suo conto corrente per scopi personali.
Sono invece consentiti gli atti conservativi e di amministrazione temporanea dei beni (art. 460 c.c.). Chi sottrae o nasconde beni ereditari perde il diritto di rinunciare e si considera erede puro e semplice (art. 527 c.c.). Nel dubbio, prima di toccare qualsiasi bene è bene chiedere un parere.
Cosa non rientra nell'eredità
Alcune somme spettano ai familiari per diritto proprio e non fanno parte dell'eredità: ad esempio il capitale di una polizza vita con beneficiario designato (art. 1920 c.c.) e le indennità di fine rapporto spettanti ai familiari del lavoratore deceduto ai sensi dell'art. 2122 c.c. In questi casi, secondo l'orientamento prevalente, si possono ricevere le somme anche rinunciando all'eredità. Ogni situazione va comunque verificata sui documenti.
Novità recenti
La legge n. 182 del 2025 (in vigore dal 18 dicembre 2025) ha semplificato la trascrizione degli acquisti ereditari nei registri immobiliari in caso di accettazione tacita. Le regole su accettazione con beneficio d'inventario e rinuncia descritte in questa guida restano invariate.
Domande frequenti
Se rinuncio all'eredità devo pagare i debiti del defunto?
No. Chi rinuncia validamente non acquista né i beni né i debiti. Occorre però verificare che non vi sia già stata un'accettazione, anche tacita, e considerare che la quota può passare ai propri figli.
Entro quanto tempo si deve rinunciare all'eredità?
Di regola entro dieci anni dall'apertura della successione. Chi è nel possesso dei beni ereditari deve però fare l'inventario entro tre mesi e decidere nei successivi 40 giorni; inoltre un interessato può chiedere al giudice di fissare un termine più breve.
Meglio rinunciare o accettare con beneficio d'inventario?
Dipende dalla situazione. Se i debiti superano certamente i beni, la rinuncia è spesso la scelta più semplice; se il quadro non è chiaro o ci sono beni da conservare, il beneficio d'inventario permette di accettare senza rischiare il patrimonio personale.
Se vivo nella casa del defunto ho termini diversi?
Sì. Chi è nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della chiamata, altrimenti è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Articolo aggiornato al 26 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale sul caso concreto. Leggi il disclaimer.