In breve

  • Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale (art. 6 L. 604/1966).
  • Nei successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in Tribunale o chiedere il tentativo di conciliazione o arbitrato.
  • Le tutele dipendono dalla data di assunzione, dalle dimensioni dell'azienda e dal motivo del licenziamento.
  • Con la sentenza n. 118/2025 la Corte costituzionale ha eliminato il tetto di 6 mensilità all'indennizzo nelle piccole imprese per gli assunti con il contratto a tutele crescenti.

I termini: 60 giorni + 180 giorni

Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento deve rispettare due termini di decadenza, previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966:

  1. 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento (o dei motivi, se comunicati successivamente) per impugnarlo con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. L'impugnazione può essere fatta anche tramite il sindacato.
  2. 180 giorni successivi per depositare il ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, oppure per comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione o l'arbitrato vengono rifiutati o non si raggiunge l'accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Se uno dei termini non viene rispettato, il lavoratore perde la possibilità di contestare il licenziamento. Per questo è importante rivolgersi a un avvocato appena si riceve la lettera.

Come si impugna: la lettera di impugnazione

L'impugnazione stragiudiziale consiste in una comunicazione scritta, inviata con un mezzo che ne provi la ricezione (raccomandata A/R o PEC), in cui il lavoratore contesta il licenziamento. Conta la data in cui la lettera viene spedita, purché arrivi effettivamente al datore di lavoro. La lettera non chiude la questione: entro i 180 giorni successivi bisogna avviare l'azione giudiziale o la conciliazione.

Secondo l'orientamento prevalente, il licenziamento orale è inefficace e non è soggetto al termine di 60 giorni; resta comunque opportuno attivarsi tempestivamente.

Giusta causa, giustificato motivo e licenziamento discriminatorio

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto; il licenziamento è senza preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore (art. 3 L. 604/1966).
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (ad esempio la soppressione del posto).
  • Licenziamento discriminatorio o nullo: ad esempio per motivi di genere, religione, convinzioni personali, oppure in violazione dei divieti legati a maternità e matrimonio.

Nei licenziamenti disciplinari il datore di lavoro deve prima contestare per iscritto l'addebito e consentire al lavoratore di difendersi (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Cosa si può ottenere

Le conseguenze di un licenziamento illegittimo variano in base alla data di assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015), al numero di dipendenti e al tipo di vizio. Nei casi più gravi (licenziamento nullo, discriminatorio o orale) il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno; negli altri casi è prevista, di regola, un'indennità commisurata alle mensilità di retribuzione.

Negli ultimi anni la Corte costituzionale è intervenuta più volte sul contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015). In particolare, con la sentenza n. 118 del 2025 ha dichiarato illegittimo il limite massimo di 6 mensilità previsto per le imprese che non superano le soglie dimensionali (art. 9, comma 1): ora il giudice può determinare l'indennità tenendo conto delle circostanze del caso concreto, senza quel tetto.

Dal 2023 le cause in cui si chiede la reintegrazione hanno trattazione prioritaria (art. 441-bis c.p.c.).

L'offerta di conciliazione del datore di lavoro

Per gli assunti dal 7 marzo 2015, il datore di lavoro può offrire entro 60 giorni dal licenziamento, in una sede protetta (ad esempio sindacale), una somma esente da imposte pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità (art. 6 D.Lgs. 23/2015). Se il lavoratore accetta, rinuncia a impugnare il licenziamento. Prima di decidere conviene valutare con un avvocato quanto si potrebbe ottenere in giudizio.

Licenziamento e NASpI

Il lavoratore licenziato, anche per motivi disciplinari, ha diritto in presenza dei requisiti all'indennità di disoccupazione NASpI. La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Impugnare il licenziamento non impedisce di chiedere la NASpI.

Area di attività dello studioLicenziamenti e Controversie di Lavoro

Domande frequenti

Quanto tempo ho per impugnare un licenziamento?

60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale. Nei 180 giorni successivi occorre depositare il ricorso in Tribunale o chiedere la conciliazione o l'arbitrato (art. 6 L. 604/1966).

Basta la lettera di impugnazione?

No. La lettera impedisce la prima decadenza, ma entro i successivi 180 giorni bisogna depositare il ricorso al giudice o avviare la conciliazione o l'arbitrato.

Se impugno il licenziamento perdo la NASpI?

No. La NASpI spetta al lavoratore licenziato in presenza dei requisiti, anche se impugna il licenziamento. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione.

Cosa è cambiato per le piccole imprese?

Con la sentenza n. 118 del 2025 la Corte costituzionale ha eliminato il tetto di 6 mensilità all'indennità prevista per i licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto soglia, per gli assunti con il contratto a tutele crescenti.

Articolo aggiornato al 26 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale sul caso concreto. Leggi il disclaimer.